Attività

Inverno in Sicurezza è la denominazione che identifica una serie di iniziative rivolte agli automobilisti, alla stampa ed alle Istituzioni che ha l’obiettivo di sottolineare l’importanza di un corretto equipaggiamento durante i mesi invernali cioè quando le temperature e le condizioni della strada diventano particolarmente insidiose a causa di freddo, acqua, gelo ed anche neve.
Sotto l’egida  “Inverno in Sicurezza”, le Associazioni realizzano materiali stampati, campagne on line, incontri, manifestazioni e conferenze stampa. In questo ambito ricadono anche numerosi test, sia in pista che su strada, realizzati in ambiente tipicamente invernale volti ad evidenziare l’importanza del corretto equipaggiamento stagionale ed il rispetto delle norme di Legge sempre più stringenti.
   

                                                         
    

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Campagna inverno in Sicurezza e in regola

Scopri come viaggiare in sicurezza e in regola durante la stagione fredda, quando le temperature e le condizioni della strada diventano particolarmente insidiose a causa di freddo, acqua, gelo e neve. Qui di seguito puoi consultare tutte le informazioni utili per affrontare al meglio l'inverno. Nella Sezione Brochure è possibile scaricare locandina e depliant della campagna Inverno in Sicurezza.
Pneumatici Invernali
Risposte alle domande più frequenti
Come lo riconosco?
Ordinanze e cartelli
Cosa dice la legge  

PNEUMATICI INVERNALI

Consentono la mobilità in sicurezza per tutto l’inverno senza dover montare dispositivi supplementari di aderenza. I pneumatici invernali di ultima generazione, ed in particolare quelli con anche il pittogramma alpino, forniscono prestazioni superiori in aderenza, motricità, frenata nelle condizioni critiche e mantengono buone prestazioni anche su strada asciutta.

Montaggio omogeneo: si raccomanda di montare 4 pneumatici invernali per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata.

Marcatura: la disciplina prescrive la marcatura M+S o “MS”, M.S o M&S con o senza pittogramma alpino.

Per questi pneumatici non sono previste limitazioni di periodo d’uso, a condizione che abbiano un codice di velicità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione. I Costruttori consigliano l’utilizzo di pneumatici idonei al periodo stagionale.
I pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono avere un codice di velocità inferiore a quello previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo le norme vigenti.

E’ necessario ricordare al conducente tale limite con un’indicazione visiva interna alla vettura. Il montaggio di pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello previsto, può essere contestato in fase di controlli su strada e in sede di revisione laddove avvengano non nella stagione invernale, ma in un periodo dell’anno diverso ed in particolare in zone geografiche con temperature più elevate. Nel caso in cui la Carta di Circolazione indichi varie misure alternative di pneumatici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce con comunicazione Prot. n. 335M361 del 30/09/04 che è possibile equipaggiare gli autoveicoli con pneumatici invernali “corrispondenti ad una qualsiasi delle misure indicate sulla Carta di Circolazione”.

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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIù FREQUENTI

Sento parlare di pneumatici invernali, da neve e termici. Esistono differenze?
Sono modi differenti per indicare pneumatici di tipo invernale che, per legge, non necessitano del montaggio di dispositivi di aderenza aggiuntivi. Sono distinguibili dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (è un’autodichiarazione del Costruttore) e dall’eventuale ulteriore pittogramma alpino (una montagna a 3 picchi con un fiocco di neve al suo interno) che attesta il superamento di uno specifico test di omologazione su neve.

Pneumatici invernali e pneumatici chiodati sono la stessa cosa?
No, sono prodotti completamente diversi.

Quando è il momento di montare i pneumatici invernali? Quando è consigliato toglierli?
Come stabilito dalla Direttiva Ministeriale 2013, il periodo di utilizzo di questi pneumatici è compreso, in generale, tra il 15 novembre ed il 15 aprile, a prescindere dalle condizioni climatiche e/o dalla presenza di neve al suolo. Tale periodo può essere esteso in zone con condizioni climatiche particolari. In caso di vigenza di Ordinanze, è fatto obbligo il loro rispetto.

Ci sono differenze di prestazione tra i pneumatici normali (detti anche estivi) e quelli invernali?
Le differenze di prestazione sono molto evidenti essendo i pneumatici invernali progettati e costruiti per dare, globalmente, il meglio nelle condizioni atmosferiche molto critiche (basse temperature unitamente ad asfalto umido/bagnato/innevato/ecc.) mentre i pneumatici normali offrono un compromesso migliore nelle condizioni di impiego normale.

Con i pneumatici invernali posso viaggiare alla stessa velocità di quelli normali?
Naturalmente sì, in funzione delle condizioni della strada. I pneumatici invernali marcati M+S con pittogramma alpino montati nella stagione fredda possono peraltro avere un codice di velocità (massima) inferiore a quello previsto per il veicolo, e comunque non inferiore a Q (=160 km/h). Tale indicazione va posta all’interno dell’abitacolo, in posizione ben visibile dal conducente.

I pneumatici invernali devono essere gonfiati alla stessa pressione di quelli normali? In caso contrario dove posso trovare le indicazioni corrette?
Normalmente sì. La verifica va sempre fatta “a freddo” nelle condizioni ambientali specifiche, rispettando in ogni caso le prescrizioni del Costruttore del veicolo.

Che cosa sono i pneumatici “all season”?
“All season”, “4 stagioni”, “all weather”, “multipurpose”, “multiseason”, ecc. sono definizioni commerciali a cui ciascun Costruttore attribuisce contenuti tecnici specifici. Se hanno la marcatura M+S consentono la circolazione in presenza di Ordinanze.
Per ulteriori chiarimenti fare riferimento al catalogo del singolo Costruttore.

I pneumatici invernali possono essere utilizzati solo ed esclusivamente in presenza di neve?
No, sono specifici per l’impiego durante tutto l’inverno, anche se non nevica. Sono utilizzabili tutto l'anno se con codice di velocità di serie. Il Nuovo Codice della strada ha recepito il nuovo termine “pneumatico invernale” riconoscendo così allo stesso migliori prestazioni durante tutta la stagione fredda.

Quanti pneumatici invernali devo montare sulla mia auto?
Il Ministero ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza su fondo stradale.

Pneumatici invernali e pneumatici normali muniti di catene sono giuridicamente due soluzioni equivalenti ed alternative?
Sì, lo prevede espressamente il Codice della Strada.

Sulla Carta di Circolazione della mia auto sono riportate misure specifiche per i pneumatici invernali in aggiunta alle altre misure di pneumatici. Sono da considerarsi un obbligo esclusivo?
No, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2004 ha chiarito che le misure specifiche per i pneumatici invernali indicate in Carta di Circolazione non sono da considerarsi in maniera restrittiva, ma aggiuntive alle versioni M+S delle altre misure indicate.

COME LO RICONOSCO?

Tutti i pneumatici invernali destinati alle autovetture devono essere omologati. L’omologazione è il riconoscimento ufficiale dell’Autorità della conformità ad una specifica tecnica o regolamento.
L’UE ha da tempo reso obbligatoria l’omologazione degli autoveicoli e di alcuni suoi componenti. Solo prodotti conformi possono essere immessi sul mercato.
Per i pneumatici l’omologazione è indicata dal marchio “E” seguito da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato l’omologazione e da un numero di serie.

Le modifiche introdotte dal Nuovo Codice della Strada stabiliscono il divieto di importare, produrre, vendere e montare componenti non omologati, pena importanti sanzioni pecuniarie e sequestro dei materiali. Chi circola con pneumatici non omologati è passibile di sanzioni, come pure del ritiro della Carta di Circolazione, che comporta l’impossibilità di circolare. L’assicurazione può contestare la liquidazione del sinistro in caso di incidente.

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ORDINANZE E CARTELLI

Caratteristiche e prescrizioni delle Ordinanze invernali

I proprietari o gestori delle strade possono emanare Ordinanze purché in conformità alla Direttiva Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013. In generale il periodo di vigenza è compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, salvo casi specifici. Le Ordinanze si applicano fuori dai centri abitati. I Comuni possono adottare nei centri abitati gli stessi provvedimenti di pari contenuto. I cartelli segnaletici stradali riguardanti le Ordinanze devono essere conformi. Le Ordinanze si applicano ai veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che non possono circolare in caso di neve o ghiaccio sulla strada e/o di fenomeni nevosi in atto. I pneumatici invernali devono essere omologati e se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote.

 

COSA DICE LA LEGGE  

Le strade in inverno
D’inverno la strada è meno sicura perché spesso bagnata, brinata, ghiacciata o innevata, quindi il livello di aderenza dei pneumatici al fondo stradale è inferiore.
Per aumentare la sicurezza della circolazione stradale nel periodo invernale, il Codice della Strada consente agli Enti proprietari ed ai Gestori delle strade di:
“prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”.

Il cambio del termine “pneumatici invernali” al posto di “pneumatici da neve” testimonia che si tratta di prodotti che offrono migliori prestazioni durante la stagione fredda, non solo in caso di neve.

Caratteristiche e Codice di velocità

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot. 1049 del 17 gennaio 2014, ha chiarito che per “impiego stagionale” dei pneumatici invernali si intende dal 15/11 al 15/4, durante il quale può vigere l’obbligo del montaggio di pneumatici invernali (M+S) o catene a bordo.

Regola generale: su un veicolo devono essere montati pneumatici con le caratteristiche indicate nella carta di circolazione (pneumatici di serie).

Deroga: in inverno possono essere montati pneumatici invernali con codice di velocità più basso, ma non inferiore a "Q" (160 km/h).

I veicoli così equipaggiati devono essere muniti di una targhetta monitoria ben visibile al conducente, che indichi la velocità massima consentita per i pneumatici montati.
Chi utilizza pneumatici invernali non di serie, gode di un periodo aggiuntivo di un mese prima ed un mese dopo la vigenza delle Ordinanze per le operazioni di montaggio/smontaggio. La deroga si applica soltanto ai pneumatici invernali, impiegati
per veicoli di categoria M1 (autovetture), N1 (furgoni fino a 3,5 ton) e 01 (rimorchi fino a 0,75 ton) nel periodo compreso tra il 15/10 ed il 15/5.

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